Associazione Culturale “Nucleo Ardente”
C.F.: 91036730082 Uff. del Reg. n°4173 del 2/10/2008

Sede Legale e Sede Sociale

L’Associazione ha attualmente sede legale e sociale in via Bonfante 6, a Diano Marina (IM)

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “NUCLEO ARDENTE”

(Registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Imperia, n°4173 del 2 Ottobre 2008)

 

1. Denominazione

1.1 Si costituisce l’associazione senza scopo di lucro denominata “Nucleo Ardente” (l’”Associazione” ovvero la “Nucleo Ardente”).

2. Finalità e Scopi

2.1 L’Associazione ha lo scopo di promuovere tutte le iniziative atte a divulgare e promuovere il gioco “intelligente”, ed in particolare il gioco tridimensionale, di simulazione e softair, di ruolo, da tavolo e di carte, il modellismo sia esso statico che dinamico, i giochi elettronici sia in locale sia in rete. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’Associazione potrà:

(A) organizzare, supportare e promuovere il gioco “intelligente”;

(B) curare la pubblicazione di riviste, articoli ed altro materiale;

(C) organizzare corsi, incontri interattivi, convention, congressi ed eventi culturali aventi ad oggetto il gioco “intelligente”;

(D) creare e gestire siti internet, anche per conto di terzi;

(E) gestire per conto terzi circoli, sedi o tornei attinenti alle finalità associazionistiche.

2.2 L’Associazione può, in via strumentale al conseguimento del proprio scopo, esercitare attività commerciale e di prestazione di servizi.

2.3 L’Associazione si dichiara un associazione apartitica ed apolitica, che persegue i suoi scopi attraverso la collaborazione e la solidarietà fra i suoi Soci i quali prestano il loro impegno a titolo gratuito.

3. Sede Legale

3.1 L’Associazione ha Sede Legale a Diano Marina (IM) in Via Bonfante 10, presso gli uffici della GSM S.C.A.R.L.

3.2 La sede sociale può essere trasferita presso qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice delibera Ordinaria dell’Assemblea, senza la necessità di modificare il presente Statuto.

4. Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

I – PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

 

5. Natura del Patrimonio e delle Entrate

5.1 Il patrimonio è costituito da:

(A) Beni mobili (materiali ed immateriali) ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione.

(B) Contributi volontari ed obbligatori dei Soci.

5.2 Le entrate dell’Associazione sono costituite:

(A) dalla tassa di ammissione;

(B) dalle donazioni, anche di terzi;

(C) dai contributi annuali e straordinari dei Soci;

(D) dall’utile derivante dalle attività dell’Associazione (tornei, manifestazioni, ecc.); e

(E) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

6. Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario dell’Associazione dura un anno, con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre.

II – SOCI

 

7. Soci

7.1 Possono essere Soci dell’Associazione tutti coloro che ne faranno domanda e, subordinatamente a quanto previsto qui di seguito, accetteranno di rispettare il presente Statuto.

7.2 La qualifica di Socio ha carattere strettamente personale e si acquista e si perde con le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

7.3 I Soci hanno il diritto di utilizzare il materiale di proprietà dell’Associazione.

7.4 I Soci che utilizzano i materiali dell’Associazione ne rispondo personalmente in solido.

8. Categorie dei Soci

8.1 I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

(1) Soci Fondatori

(2) Soci Ordinari

(3) Soci Sostenitori

(4) Soci Onorari

8.2 I Soci appartenenti alla categoria dei Fondatori, fatta eccezione per quanto previsto espressamente nel presente Statuto, hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari.

8.3 I Soci Sostenitori ed Onorari sono esenti dall’obbligo della tassa di ammissione, dal pagamento delle quote associative annuali e degli eventuali contributi straordinari.

9. Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori: ****PRIVACY**** STatuto depositato presso Agenzia Entrate di Imperia

10. Soci Ordinari

10.1 Possono essere Soci Ordinari i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il 18° anno di età.

10.2 Gli aspiranti all’ammissione come Soci Ordinari dovranno produrre al Presidente del Consiglio Direttivo domanda controfirmata da almeno un Socio Fondatore. Il Presidente sottopone la domanda all’esame del Consiglio Direttivo il quale decide sull’ammissione del candidato a votazione. L’accettazione delle domande verrà deliberata, mediante votazione a maggioranza, nella quale un voto negativo annulla due positivi.

10.3 I nomi degli aspiranti, con l’indicazione dei presentatore, saranno comunicati ai Soci per email almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione del Consiglio Direttivo chiamato a pronunciarsi sull’ammissione dell’aspirante. I Soci, entro la mezzanotte del giorno prima della data di convocazione della riunione del Consiglio Direttivo, potranno far pervenire al Presidente eventuali rilievi ed osservazioni.

10.4 I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento integrale della tassa di ammissione, delle quote associative annuali e degli eventuali contributi straordinari. Hanno diritto di voto e dopo due anni di associazione sono eleggibili alle cariche sociali.

11. Soci Sostenitori

11.1 La qualifica di Socio Sostenitore è attribuita a coloro che, simpatizzando per la Nucleo Ardente, hanno mostrato interesse alla divulgazione e promozione del gioco “intelligente” ,contribuendo fattivamente a tal fine con mezzi e strumenti diversi.

11.2 Per la ammissione nell’Associazione dei Soci Sostenitori è sufficiente la presentazione di un qualsiasi Socio e la votazione a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo.

11.3 I Soci Sostenitori possono presenziare e prendere la parola nelle Assemblee, ma non hanno diritto di voto.

12. Soci Onorari

12.1 La qualifica di Socio Onorario ha durata illimitata e viene conferita dall’Assemblea Straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, a persone che si siano distinte per eminenti meriti nel campo della divulgazione e promozione del gioco “intelligente” ovvero abbiano acquisito particolari benemerenze in favore dell’Associazione.

12.2 I Soci Onorari possono presenziare alle Assemblee, ma non possono prendere la parola – se non invitati dal Presidente – e non hanno diritto di voto.

13. Perdita della qualifica di Socio

13.1 La qualifica di Socio si perde:

(A) per dimissioni, da presentarsi mediante invio di lettera raccomandata, e-mail o fax e con decorrenza a tutti gli effetti, quattro mesi dopo la data di tale comunicazione;

(B) per morosità; e/o

(C) per radiazione.

14. Ammonizione

14.1 L’ammonizione e la censura vengono comminate dal Consiglio Direttivo per infrazioni di lieve entità o comportamenti disdicevoli di relativa gravità.

14.2 Il reiterarsi di comportamenti suscettibili di ammonizione o censura può determinare l’irrogazione della radiazione.

15. Radiazione del Socio

15.1 La radiazione può essere disposta nei confronti del Socio che:

(A) riporti condanne che ledano la sua onorabilità o quella dell’Associazione, ivi inclusi danni diretti o indiretti all’immagine e reputazione della stessa;

(B) si sia reso moroso e, malgrado l’invito a regolarizzare la sua posizione debitoria da parte del Consiglio Direttivo, non abbia provveduto entro 6 mesi al pagamento delle somme di cui è debitore nei confronti dell’Associazione;

(C) abbia commesso infrazioni di particolare gravità.

15.2 Il provvedimento di radiazione viene comunicato anche alle altre organizzazioni ed associazioni con cui Nucleo Ardente condivide l’impegno nella divulgazione e promozione del “gioco intelligente”.

III – ASSEMBLEE

 

16. Natura

Le Assemblee possono essere di due diverse tipologie:

(A) Assemblea Ordinaria.

(B) Assemblea Straordinaria.

17. Poteri

17.1 L’Assemblea Ordinaria elegge i componenti del Consiglio Direttivo e delibera sul bilancio consuntivo, sulle iniziative e direttive generali dell’Associazione e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge e per Statuto.

17.2 L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sulla tassa di ammissione, sulle quote annuali e sulla richiesta di contributi straordinari sullo scioglimento dell’Associazione, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo che lo stesso decida di deferire alla assemblea dei Soci e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge e per Statuto.

18. Convocazione e Quorum

18.1 I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria mediante avviso scritto per email e o fax almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell’Assemblea. L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché sul territorio italiano.

18.2 L’avviso di convocazione deve indicare le materie all’ordine del giorno.

18.3 L’Assemblea – sia Ordinaria sia Straordinaria – in prima convocazione, è regolarmente costituita con l’intervento di almeno la metà degli Associati.

18.4 L’Assemblea – sia Ordinaria sia Straordinaria – è regolarmente costituita e delibera validamente in seconda convocazione con la presenza di almeno quattro Soci (tra i quali devono essere presente almeno due Soci Fondatori).

18.5 L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio.

19. Modalità di Svolgimento

19.1 L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza di questi da uno dei Soci Fondatori o, ancora, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

19.2 Al Presidente dell’Assemblea spetta:

(A) la decisione sull’ammissione all’Assemblea di ciascun Socio;

(B) la constatazione della valida costituzione dell’Assemblea;

(C) la decisione circa la partecipazione di estranei all’Assemblea;

(D) la direzione dei lavori dell’Assemblea;

(E) la decisione sul diritto di ciascun intervenuto di partecipare al voto;

(F) la proclamazione dei risultati delle votazioni.

20. Votazioni

20.1 Ogni Socio è portatore di un voto. A ciascun socio spetta comunque un solo voto, ovvero è esplicitamente proibita qualsiasi forma di delega.

20.2 L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta.

21. Modifiche allo Statuto

La modifica dello Statuto è possibile solo con votazione favorevole dell’Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di tre dei Soci Fondatori.

IV – ORGANI DEL NUCLEO ARDENTE

 

22. Consiglio Direttivo

22.1 L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo di sette membri, di cui:

(A) i cinque Soci Fondatori, quali membri permanenti e non elettivi del consiglio stesso; e

(B) due Soci Ordinari eletti dall’Assemblea Ordinaria.

22.2 Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di due anni.

22.3 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente.

23. Poteri del Consiglio Direttivo

23.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e l’amministrazione dell’Associazione ed ha il potere di emanare norme o regolamenti riguardanti le attività e la vita sociale della stessa.

23.2 Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione degli aspiranti Soci, sull’ammonizione e censura dei Soci e sulla loro radiazione.

23.3 Il Consiglio Direttivo può sottoporre proposte di delibera alle Assemblee.

24. Riunioni del Consiglio Direttivo

24.1 Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio e convoca l’Assemblea Ordinaria

entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione dello stesso.

24.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce anche ogniqualvolta il Presidente o almeno la metà dei suoi membri lo ritengano necessario. Le convocazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere comunicate a tutti i suoi membri dal Presidente mediante e-mail, sms e/o fax con un preavviso minimo di 3 giorni.

24.3 Ogni Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Soci Fondatori; in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano.

24.4 Per la validità delle deliberazioni occorre l’intervento della metà dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità in una votazione il voto del Presidente conterà doppio.

25. Candidatura al Consiglio Direttivo

25.1 L’eleggibilità al Consiglio Direttivo è subordinata al compimento del secondo anniversario di ammissione nella Associazione.

25.2 Le candidature al Consiglio Direttivo devono essere formulate, per iscritto, al Presidente del Consiglio uscente, entro la mezzanotte del giorno precedente alla convocazione dell’Assemblea chiamata ad eleggere i nuovi membri del Consiglio Direttivo.

V – SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI

 

26. Recesso o Morte dei Soci Fondatori

In caso di recesso o morte di uno o più dei Soci Fondatori, dovrà essere convocata l’Assemblea Straordinaria per deliberare sulle necessarie modifiche del presente Statuto. Le modifiche saranno votate a maggioranza di due terzi dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno uno dei Soci Fondatori rimasti.

27. Scioglimento dell’Associazione

27.1 Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre dei Soci Fondatori.

27.2 L’Assemblea Straordinaria provvederà, nella stessa riunione, alla nomina di uno o più liquidatori che inventarieranno i beni di proprietà dell’Associazione e delibererà alla devoluzione del patrimonio residuo.

28. Verbali delle Riunioni

28.1 L’Associazione non è tenuta a redigere verbali delle proprie adunanze né a tenere un libro delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

28.2 Resta inteso che, su decisione del Presidente del Consiglio e/o dell’Assemblea, potrà essere redatto un verbale della relativa adunanza, che sarà conservato agli atti dell’Associazione presso la sede sociale.

29. Libro dei Soci

29.1 L’Associazione conserva presso la sede sociale il Libro dei Soci, contenente i nominativi di

tutti i Soci unitamente alla loro qualifica di Socio Ordinario, Sostenitore e Onorario.

29.2 Il Libro Soci deve essere aggiornato a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi.

29.3 I provvedimenti di radiazione dei Soci devono essere allegati al Libro dei Soci.

30. Controversie

30.1 Qualsiasi controversia riguardante la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Statuto, nonché di eventuali modificazioni e/o integrazioni, che non possa essere amichevolmente composta, sarà sottoposta alla competenza esclusiva di un arbitro.

30.2 Qualora le parti coinvolte nella controversia non riescano a nominare un arbitro entro 15 giorni dalla comunicazione della volontà di adire l’arbitrato, lo stesso sarà nominato dal Presidente del tribunale di Roma su richiesta della parte più diligente.

30.3 L’arbitro così nominato giudicherà secondo equità entro 120 giorni dalla accettazione della sua nomina.

31. Rimando al Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile in quanto applicabili.

Diano Marina (IM), 26 Settembre 2008